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Cessione del credito

La cessione del credito è un accordo in cui un soggetto (c.d. cedente) trasferisce un credito in modo parziale o totale ad un altro soggetto (c.d. cessionario).

Nello specifico, l’art. 1260 del Codice Civile dispone che:

«Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».

La cessione del credito può essere:

  • Pro soluto: il cedente non risponde dell’inadempienza del debitore, ma solo dell’esistenza del credito
  • Pro solvendo: il cedente risponde anche dell’inadempienza del debitore.

Il credito oggetto della cessione può essere connesso al pagamento di una somma di denaro, come ad altra prestazione di dare, fare o consegnare.

Questa sezione è dedicata agli avvocati e a tutti gli operatori del settore finanziario interessati alla normativa vigente, le interpretazioni giuridiche, i casi giudiziari e le decisioni emesse dai tribunali in merito alla cessione del credito.

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