Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza collegiale del 20 maggio 2026 si è pronunciato sull’interpretazione delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro dei gestori di crediti deteriorati (di cui al D. Lgs. 116/2024) e sulle conseguenze dell’omessa iscrizione sul piano dell’attività posta in essere dagli stessi.
Il provvedimento approfondisce, soprattutto sotto il profilo processuale, le ragioni che per il Tribunale di Brindisi spingono, fra le varie soluzioni interpretative percorribili, quella che sarebbe maggiormente coerente con il principio di effettività della tutela, del diritto comunitario e della disciplina interna di attuazione dello stesso.
Per quanto concerne i soggetti, già operanti, a livello di gestione dei crediti in sofferenza, al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo citato, l’art. 3, c. 2, nella parte in cui prevede che “Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1. Entro tale data essi ottengono l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo citato”, secondo il Tribunale ciò deve essere inteso nel senso che il soggetto dovrebbe considerarsi tenuto a cessare, immediatamente e senza alcuno iato temporale, l’attività intrapresa, in tal senso deponendo l’uso del modo “indicativo” che. nel contesto del linguaggio del legislatore, indica sempre la doverosità del comportamento contemplato e declinato, mediante il ricorso a tale modo verbale.
Pertanto, per il Tribunale, non può ritenersi che la norma sia presidiata dalle sole eventuali conseguenze amministrative o penali di tale inerzia del soggetto interessato e ciò non soltanto perché le stesse appaiono solo eventuali, ma anche perché proprio l’invocato principio di effettività della regola unionale, quale imprescindibile canone esegetico, impone che la reazione dell’ordinamento sia veramente idonea a preservare l’interesse alla cui tutela la norma è preordinata.
Deve ritenersi che – anche a non voler predicare la nullità dei contratti e degli atti posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria dei crediti deteriorati – tali soggetti non potranno non considerarsi sprovvisti della possibilità di continuare a gestire le stesse posizioni creditorie della cui esazione siano stati incaricati, con la conseguenza che diviene prefigurabile una carenza sopravvenuta della loro legittimazione sostanziale che non può non tradursi in una paralisi della loro possibilità di agire in giudizio o di portare avanti i giudizi già intrapresi.
E ciò in quanto, diversamente ragionando, l’essenza stessa dell’impianto della norma UE sarebbe, evidentemente, vanificata.
Per il Tribunale, infatti, “la legittimazione sostanziale al compimento di un atto è un precipitato logico della possibilità di svolgere una certa attività, costituendone applicazione per cosi’ dire atomistica”, essendo, peraltro, il concetto di attività, logicamente, ricomprensivo di una pluralità di atti in cui la stessa si sostanzia: per tale ragione il divieto legale di svolgimento dell’attività di gestione implica l’elisione della legittimazione sostanziale al compimento dei singoli atti in cui la stessa può essere declinata.
Se è inibita la possibilità di compiere un atto o di porre in essere un’attività (come, nel caso di specie, quella di gestione dei crediti), deve ritenersi preclusa anche la correlata possibilità di agire in giudizio per far valere i diritti connessi agli atti posti in essere, per cui, venuta meno la prima, deve ritenersi elisa anche la seconda.
Ciò, in considerazione del noto principio, di derivazione dalla tradizione romana, per cui in assenza di uno ius, non è configurabile neppure la correlata actio e, quindi, la possibilità di azionare la stessa, agendo in giudizio, essendo tal ultima la proiezione processuale della prima.
Dovendosi selezionare una fra le categorie processuali già in uso da parte del Codice di rito, così come dalla dottrina processualistica, il Tribunale ritiene che il riferimento debba essere non alla legittimazione ad agire che – in virtù dei principi espressi dalle Sezioni Unite (n. 2951/2016) – spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, ma alla capacità di agire in via processuale, quale profilo più ampio: trattasi infatti della proiezione dinamica in sede giudiziaria della capacità di agire sul piano sostanziale, quale attitudine generale del soggetto a compiere atti giuridici.
Un fenomeno simile alla cessazione legale dell’attività può essere individuato nell’estinzione di una società per effetto dell’intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese – che, al pari dell’iscrizione, ha effetti costitutivi – nel qual caso la società cessa di esistere come soggetto giuridico, per cui perde non solo la propria capacità di agire (sia sostanziale che processuale), ma anche quella giuridica, da intendersi quale astratta idoneità ad essere titolare di rapporti giuridici attivi e passivi.
Conseguentemente, tale società non può più essere titolare di rapporti giuridici né stare in giudizio né può proporre nuove azioni né esserne destinataria tant’è che, sotto il profilo sostanziale, i rapporti pendenti, i debiti e le sopravvenienze attive si trasferiscono ai soci.
E se un giudizio, alla data della sopravvenuta cessazione sia stato già attivato, deve ritenersi che a venire in rilievo sia la c.d. sopravvenuta improcedibilità del giudizio per incapacità di agire della parte (anch’essa sopravvenuta); sanzione processuale che costituisce logica applicazione in corso di giudizio della più generale categoria della ammissibilità e della procedibilità dell’azione.


