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Giurisprudenza

Ipoteca nulla e danno al cessionario

31 Luglio 2026

Antonio Chirieleison, dottore in Giurisprudenza, consulente finanziario

Cassazione Civile, sez. III, 30 maggio 2026, n. 17028 – Pres. Graziosi, Rel. Cricenti

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 17028 del 30 maggio 2026, la Corte di Cassazione, Sez. III (Pres. Graziosi, Rel. Cricenti) ha rigettato il ricorso di un notaio condannato al risarcimento del danno per aver iscritto un’ipoteca nulla poiché, su beni non correttamente identificati, precisando tuttavia che la responsabilità del notaio verso il cessionario del credito non può fondarsi sul contatto sociale, bensì sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

La vicenda trae origine da un mutuo fondiario del 2004, garantito da ipoteca su un complesso immobiliare. A causa di variazioni catastali intervenute nel tempo, i dati identificativi dei subalterni indicati nell’atto risultavano difformi da quelli reali al momento del pignoramento.

Il garante si era opposto all’esecuzione eccependo la nullità dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2841 c.c., e il credito era nel frattempo stato ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione uno SPV, il quale aveva convenuto in giudizio il notaio chiedendone la condanna al risarcimento.

Il punto centrale affrontato dalla Corte riguarda il fondamento della responsabilità del notaio verso il cessionario del credito, soggetto che non esisteva all’epoca della stipula dell’atto (2004) e con il quale il notaio non aveva intrattenuto alcun rapporto. La Corte d’appello aveva affermato la responsabilità da contatto sociale qualificato, richiamando il precedente di cui a Cass. n. 7746/2020. 

La Cassazione corregge tale impostazione con un’articolata ricostruzione dogmatica: il contatto sociale presuppone una relazione preesistente tra le parti, caratterizzata da ingerenza nella sfera altrui o da comportamenti concludenti (come il medico che cura senza contratto formale), e da tale contatto non sorge un mero dovere di protezione, ma la stessa obbligazione di prestazione che deriverebbe da un contratto.

Dove invece manca qualsiasi relazione tra le parti, come nel caso del notaio e del cessionario del credito costituitosi anni dopo la stipula, non è configurabile alcun contatto sociale: il danno cagionato al terzo rientra piuttosto nel generale dovere di non ledere di cui all’art. 2043 c.c., la cui funzione – a differenza del contratto e del contatto sociale – è ripristinatoria e non diretta a far conseguire un risultato.

Il ricorso è stato comunque rigettato: la riqualificazione del titolo di responsabilità non muta l’esito, in quanto la condotta del notaio, rendendo inutilizzabile la garanzia ipotecaria, ha integrato una lesione dell’interesse del cessionario a utilizzare la garanzia ipotecaria.

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