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Giurisprudenza

Cessione dei crediti in blocco e prova della legittimazione

22 Settembre 2026

Tribunale di Bologna, 13 giugno 2026, n. 4915 – G.D. Vaccaro

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 4915 del 13 giugno 2026, si è espresso in materia di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e di onere della prova della legittimazione sostanziale del cessionario nell’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

La controversia trae origine dall’atto di citazione in opposizione a precetto con cui il debitore ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata intimato dalla società cessionaria in forza di due contratti di mutuo fondiario.

In particolare, l’opponente eccepiva il difetto di titolarità del credito e la carenza di legittimazione della procedente, lamentando la mancata dimostrazione dell’atto traslativo e dell’effettiva inclusione della propria posizione debitoria nell’operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Dunque, a fronte dell’instaurazione del giudizio di cognizione, la società cessionaria opposta si costituiva richiedendo il rigetto della domanda e depositando esclusivamente l’estratto della Gazzetta Ufficiale e la copia fotostatica dei titoli contrattuali.

Il Tribunale precisa preliminarmente che, in relazione all’azione esecutiva promossa dal cessionario, l’accertamento della titolarità del credito richiede la prova rigorosa del contratto di cessione e della riconducibilità dello specifico rapporto al blocco dei crediti ceduti quando il debitore formula una tempestiva e specifica contestazione (Cass. Sez. I, n. 17944/2023; Cass. Sez. I, n. 25911/2025).

La decisione evidenzia che la pubblicazione della notizia di cessione in Gazzetta Ufficiale assolve unicamente alla funzione di notificazione ex art. 1264 c.c., al fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento al cedente, senza costituire dimostrazione dell’avvenuto trasferimento del diritto.

In particolare, la ritenuta carenza probatoria della legittimazione del cessionario si fonda sui seguenti elementi:

  • la mancata produzione del contratto di cessione e della lista allegata recante il codice identificativo e il numero di posizione (NDG) del debitore ceduto
  • l’assenza di documentazione contabile idonea ad attestare la formale classificazione del credito a sofferenza entro i termini stabiliti nell’avviso di cessione
  • l’omessa esibizione di una dichiarazione confermativa o ricognitiva proveniente dalla banca cedente in ordine all’effettiva inclusione del rapporto nel portafoglio ceduto
  • il difetto di prova delle successioni nella titolarità dei crediti tra l’originario istituto mutuante e l’istituto cedente
  • l’inidoneità della mera produzione di copie fotostatiche informali dei contratti di mutuo, non equiparabile alla dimostrazione della titolarità del diritto sotteso.

In riferimento al caso di specie, quindi, la scarna produzione documentale offerta dalla parte opposta non ha consentito di superare le contestazioni svolte dal debitore.

La Corte osserva che colui che subisce l’azione esecutiva non è tenuto ad individuare il proprio creditore, incombendo sul cessionario l’onere di dimostrare la sequenza dei trasferimenti del titolo (Cass. Sez. I, n. 23849/2025; Cass. Sez. I, n. 26855/2025).

In definitiva, il Tribunale di Bologna ha accolto l’opposizione, dichiarando la nullità del precetto e degli atti esecutivi conseguenziali, alla luce dell’accertata insussistenza del diritto di agire in executivis per carenza di legittimazione sostanziale del cessionario (ovvero per carenza di prova della titolarità del credito in capo al cessionario).

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