La Cassazione civile, Sezione III, con sentenza del 23 maggio 2026, n. 15900 (Pres. Scarano, Rel. Pellecchia) si è pronunciata in merito all’onere della prova in caso di contestazione del debitore nell’ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB.
La Corte in tale occasione ha espresso il seguente principio di diritto: “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Sul punto si ricorda come l’art. 58 TUB riconosce, in caso di cessione in blocco, una deroga alla disciplina ordinaria di cessione del credito di cui all’art. 1264 C.c., in quanto l’adempimento dell’onere di notifica ai debitori avviene mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tale pubblicità deve avvenire mediante indicazione della tipologia dei crediti oggetto di cessione.
Nell’ipotesi in cui, però, un debitore contesti l’esistenza dei contratti, il giudice deve operare una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, rivestendo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mero elemento indiziario.
Spetta, quindi, al cessionario la prova dell’inclusione del credito oggetto di contestazione nell’operazione di cui all’art. 58 TUB.


