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Nello specifico, l’art. 1260 del Codice Civile dispone che:
«Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».
La cessione del credito può essere:
Il credito oggetto della cessione può essere connesso al pagamento di una somma di denaro, come ad altra prestazione di dare, fare o consegnare.
Questa sezione è dedicata agli avvocati e a tutti gli operatori del settore finanziario interessati alla normativa vigente, le interpretazioni giuridiche, i casi giudiziari e le decisioni emesse dai tribunali in merito alla cessione del credito.
Sentenza segnalata dal Dott. Michele Papa, dell’Ufficio per il processo presso il Tribunale di Brindisi.
Provvedimento segnalato da Dott. Antonio Ivan Natali, G.E. presso il Tribunale di Brindisi







