[ Cassazione Penale, Sez. V, 16 ottobre 2020, n. 32514 – Pres. Sabeone, Rel. De Marzo
]
Il reato di abusivismo finanziario può concorrere con il reato di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l’abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l’interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili,