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Giurisprudenza

Servizi di investimento e riparto di responsabilità tra intermediario e promotore

11 Novembre 2021

Paola Dassisti

Cassazione Civile sez. I, 6 settembre 2021, n. 24010 – Pres. De Chiara, Rel. Fabella

Di cosa si parla in questo articolo

Nella sentenza in esame, in materia di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi nell’ambito della prestazione di servizi di investimento, la Corte di Cassazione puntualizza alcuni profili processuali relativi alla responsabilità solidale tra promotore finanziario ed intermediario.

In particolare, la Corte rileva che se un fatto illecito è imputabile a più soggetti, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili; tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (Cass. 20 dicembre 2018, n. 32930). Da ciò se ne desume che la questione relativa al riparto di responsabilità tra l’intermediario e il promotore non è rilevabile d’ufficio, ma deve costituire oggetto di specifica domanda od eccezione da parte di chi sia stato convenuto in giudizio come coautore del danno. Tale incombente non sarebbe stato necessario se la questione fosse stata rilevabile d’ufficio (cfr. infatti Cass. 20 maggio 2011, n. 11259).

In merito all’asserita violazione degli artt. 26 e 29 reg. Consob n. 11522/1998 e dell’art. 21 d. Igs. n. 58/1998, la Suprema Corte ha precisato che non è condivisibile la tesi secondo la quale gli obblighi informativi debbano avere un’ampiezza minore qualora l’operazione finanziaria venga eseguita sulla base di un ordine impartito dal cliente. Infatti, l’attività informativa che deve essere comunque prestata, giacché anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58 del 1998, cioè mediante attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita, la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del citato d.lgs. n. 58 del 1998.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha rilevato che la mancata segnalazione di inadeguatezza dell’investimento integra, in quanto tale, un inadempimento idoneo a giustificare, da solo, la pronuncia risarcitoria.

 

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