[ Cassazione Civile, Sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277
]
La Suprema Corte, con sentenza 6277/2016, afferma la natura perentoria del termine – di cui all’art. 161, 6° comma – concesso dal giudice al debitore per la presentazione della documentazione relativa alla domanda di preconcordato, imponendosi, in caso di inosservanza