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Giurisprudenza

La sorte del ricorso ex art. 111 cost. avverso il decreto di diniego di omologa del concordato nel caso in cui venga anche impugnata la sentenza di fallimento

25 Novembre 2016

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

Cassazione Civile, Sez. I, 22 settembre 2016, n. 18558 – Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 180, comma 7, L. Fall., il tribunale – nel caso in cui respinga il concordato – può dichiarare il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa “contestualmente” al decreto di diniego del concordato.

Per opporsi alla sentenza di fallimento – emessa contestualmente al decreto di diniego di omologazione del concordato – il debitore può proporre reclamo ai sensi dell’art. 183 L. Fall.; sulla contestazione del decreto e della sentenza da parte del debitore si sono già espresse le Sezioni Unite della Corte (n. 9935/2016 rinvenibile in Banca Dati De Jure) che hanno affermato il principio per il quale, quando il tribunale dichiara il fallimento dell’imprenditore, può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento (e non il decreto di diniego di ammissione al concordato) e l’impugnazione può essere proposta anche formulando esclusivamente censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

Ora, la particolarità del caso in esame si trova nel fatto che la sentenza di fallimento non è stata emessa “contestualmente” al decreto di diniego, bensì successivamente, quando parte debitrice aveva già promosso il ricorso ex art. 111 Cost. contro il decreto di inammissibilità del concordato.

Con una precedente ordinanza (Cass. Civ., Sez. I, n. 3472/2016 rinvenibile in questa Rivista), era stata già rimessa alle Sezioni Unite la questione della ricorribilità per Cassazione ex art. 111 Cost. del decreto di diniego di ammissione al concordato preventivo (senza, però, che fosse intervenuta contemporanea o successiva dichiarazione di fallimento).

La questione rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza in esame riguarda, invece, la sorte del ricorso avverso il decreto di diniego nel caso in cui venga anche impugnata, ai sensi dell’art. 183 L. Fall., la sentenza di fallimento.

Difatti, a prescindere dalla decisione che verrà presa dalle Sezioni Unite con riguardo alla ricorribilità per Cassazione del decreto di diniego (senza che sia intervenuta contemporanea dichiarazione di fallimento), secondo la Corte, è necessario chiarire se possano essere proposti, e nel caso entro quali limiti, sia il reclamo ex art. 183 L. Fall. avverso la sentenza di fallimento, con la quale si può contestare il decreto di diniego di ammissione al concordato, sia il ricorso ex art. 111 Cost contro il medesimo decreto di diniego.

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