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Giurisprudenza

La valutazione della convenienza del concordato da parte del giudice prima del D.L. 83/2015 in mancanza della suddivisione in classi dei creditori

10 Novembre 2016

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

Cassazione Civile, Sez. I, 14 settembre 2016, n. 18089 – Pres. Nappi, Rel. Didone

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su una pluralità di tematiche e in particolare: (i) ha ribadito i presupposti per valutare la sussistenza di una eventuale frode ai creditori (si veda ex multis Cass. Civ. 17191/2014 rinvenibile in Banca Dati De Jure); (ii) ha dato seguito all’orientamento consolidato delle Sezioni Unite in merito all’uso abusivo dello strumento del concordato (si veda Cass. Civ. S.U. n. 9936/2015 rinvenibile in questa Rivista); (iii) si è pronunciata sulla possibilità per il giudice di esprimersi sulla convenienza del concordato nel caso di mancata previsione di una pluralità di classi di creditori, nel testo vigente prima della novella introdotta da D.L. 83/2012.

Con riferimento al punto (iii), occorre rammentare che la disciplina previgente al D.L. 83/2012, ma successiva al D. Lgs.169/2007, (applicabile al caso in esame) prevedeva che il giudizio di convenienza potesse essere attivato solo ad iniziativa di un creditore appartenente ad una classe dissenziente[1].

Nello specifico, per ciò che riguarda il caso di specie, era quindi dubbio se, il creditore, senza che vi sia stata formazione di classi, potesse opporsi e chiedere il giudizio di convenienza[2].

Con la sentenza in esame la Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 180 l. fall. pre-riforma del 2012, non è possibile per il giudice, in mancanza di classi di più creditori, valutare la convenienza del concordato in quanto è richiesta, oltre che l’opposizione di un creditore, anche l’esistenza di un ceto creditorio suddiviso in classi e del dissenso di una o più classi.

Per completezza, si ricorda che ad oggi, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 33, comma 1, lettera d-quater), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, è possibile che il giudizio di convenienza sia chiesto – nella ipotesi di mancata formazione di classi – anche da una minoranza qualificata dei creditori (pari almeno al venti per cento).

 


[1] Si veda Fabiani, Riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d’impresa, in ilcaso.it.

[2] Per una sintesi del dibattito si veda Giorgi, Poteri del giudice nell’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 5, 2015, 386 ss.

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