L’assegno bancario privo di data è nullo e vale come mera promessa di pagamento
17 Ottobre 2016
Donato Giovenzana, Legale d’impresa
[ Cassazione Civile, Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 20449
]
L’assegno bancario privo di data di emissione è nullo, ossia, non vale come tale, ma come mera promessa di pagamento. Per il che non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 58 L.A., in particolare l’onere di deposito del titolo