WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Assegno non munito di clausola di intrasferibilità: è solo la banca trattaria a dovere verificare la regolare continuità delle girate

19 Settembre 2016

Ugo Malvagna

Cassazione Civile, Sez. I, 17 maggio 2016, n. 10079 – Pres. e Rel. Valitutti

Di cosa si parla in questo articolo

Massime

1) Nel caso in cui un assegno non munito di clausola di non trasferibilità caratterizzato da una serie di girate in bianco venga presentato per la riscossione presso la banca nella quale il girante per l’incasso è titolare di un conto corrente, la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate (che non si estende all’autenticità delle firme) grava sulla banca trattaria, ai sensi dell’art. 38 l.a. («il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare la autenticità delle firme dei giranti»).

2) Il dovere di verificare la continuità delle girate non si estende alla banca girataria, la quale si sia limitata a curarne la riscossione quale mandataria all’incasso della banca trattaria, gravando sulla banca girataria soltanto il diverso obbligo di identificazione del presentatore dell’assegno nel momento in cui le viene consegnato. La responsabilità a titolo extracontrattuale della banca girataria per l’incasso nei confronti del traente, in solido con la banca trattaria, è pertanto configurabile nei soli casi in cui con il suo comportamento colposo o doloso abbia determinato o concorso a determinare il prodursi del danno consistito nell’indebito pagamento di un assegno a soggetto non legittimato all’incasso.

3) L’art. 11 l.a. («ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale») va interpretato nel senso che per la validità di una girata imputata a un ente collettivo non è sufficiente l’indicazione della ragione o denominazione, occorrendo il nome (anche abbreviato o con la sola iniziale) ed il cognome della persona fisica che sottoscrive per l’ente, pur senza necessità di una specifica formula da cui risulti il rapporto di rappresentanza. La dicitura di emissione o di girata, seppure non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, deve essere pur sempre tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l’ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell’ente. Qualora nella serie di girate apposte su assegno bancario, quella di una società risulti da un illeggibile «fregio a mano», apposto dopo un timbro con la denominazione sociale, deve negarsi la validità di tale girata, e quindi escludersi la regolare continuità delle girate, con conseguente responsabilità della banca trattaria (non di quella girataria per l’incasso) che non verifichi la regolare continuità delle girate.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04
Iscriviti alla nostra Newsletter