[ Cassazione Civile, Sez. VI, 4 maggio 2022, n. 14129 – Pres. Ferro, Rel. Pazzi
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La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente