WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Sulla validità dell’assegno quale titolo esecutivo

3 Marzo 2023

Cassazione Civile, Sez. III, 02 marzo 2023, n. 6342 – Pres. De Stefano, Rel. Rossetti

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 6342 del 2 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sulla validità dell’assegno quale titolo esecutivo nel caso in cui la data risulti sovrascritta e di fatto incerta.

Di seguito il principio di diritto pronunciato dalla Cassazione:

L’assegno bancario recante una sovrascrittura della data è inefficace come titolo esecutivo, quando la suddetta alterazione renda la data di emissione insuperabilmente incerta.

La data è elemento essenziale dell’assegno, ed un assegno privo di data non ha l’efficacia di titolo per procedere all’esecuzione.

Un assegno è privo di data sia quando la data non c’è, sia quando la data è illeggibile, sia quando la data è incerta.

L’incertezza della data, infatti, impedisce di stabilire sia se il traente avesse la capacità di emetterlo al momento dell’emissione, sia – soprattutto – la decorrenza del termine di presentazione per il pagamento, trasformando così l’assegno in uno strumento di credito.

Se si ammette che la data incerta equivale alla data mancante, ne discende che l’assegno con data incerta non ha valore di titolo esecutivo, in quanto  è un titolo formale, e può acquistare l’efficacia del titolo esecutivo solo se soddisfa i requisiti dettati dalla legge quanto alla forma e quanto al contenuto, in virtù del combinato disposto degli articoli 50 e 51 della legge sull’assegno, richiamati dal primo comma del successivo articolo 55.

L’esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria per l’esercizio dell’azione (cambiaria) esecutiva e deve, indipendentemente dall’atteggiamento delle parti, essere sempre verificata d’ufficio dal giudice.

Questi, pertanto, dovrà dichiarare la nullità del precetto se risulti intimato sulla base di un assegno bancario privo di data, e quindi nullo come titolo di credito ed inesistente come titolo per l’esecuzione.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04

Iscriviti alla nostra Newsletter