[ Tribunale di Verona, 9 ottobre 2017 – G.U. Vaccari
]
L’art. 83, comma 3, TUB, prevede che, dalla data di insediamento dei commissari, o dal terzo giorno successivo alla data di adozione del decreto con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, non può essere “proseguita nessuna azione”.