Spetta al soggetto destinatario della sanzione provare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore
26 Luglio 2017
Avv. Vittorio Mirra, Professore a contratto di Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari – Corso progredito, LUISS Guido Carli, Roma
[ Cassazione Civile, Sez. I, 12 gennaio 2017, n. 604 – Pres. Ragonesi, Rel. Genovese
]
In caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la Banca d’Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l’onere di dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti,