Non sussiste una posizione di garanzia in capo ai sindaci per fatti commessi da amministratori di altre società
1 Luglio 2020
Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento
[ Cassazione Penale, Sez. V, 05 febbraio 2020, n. 11936 – Pres. Vessichelli, Rel. Romano
]
Con la presente pronuncia, la Cassazione estende ai componenti del collegio sindacale il principio secondo cui “non è configurabile la responsabilità dell’amministratore di una società diversa da quella fallita nel reato proprio, ex art. 40 c.p. comma 2, la quale,