L’approvazione tacita del conto corrente ex art. 1832 c.c. non è opponibile al curatore fallimentare
16 Aprile 2012
[ Cassazione Civile, sez. I, 02 aprile 2012, n. 5261
]
Con sentenza n. 5261 del 02 aprile 2012 la Cassazione afferma il principio secondo cui gli effetti dell’approvazione tacita del conto corrente ex art. 1832 c.c. non sono opponibili al curatore fallimentare.