Revocatoria delle rimesse bancarie: ultimi orientamenti dal Tribunale di Bergamo
31 Luglio 2014
Giuseppe Rebecca, Dottore Commercialista, Studio Rebecca & Associati di Vicenza – Schio
[ Tribunale di Bergamo, 28 aprile 2014
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Finalmente pubblicata una nuova sentenza del giudice Mauro Vitiello, tra i primi che si era occupato, ancora quando era a Milano, nel 2008, della nuova revocatoria delle rimesse bancarie. È la prima sentenza in questo campo abbastanza completa; analizza infatti
Revocatoria di rimesse bancarie: esenzioni e limiti
29 Luglio 2014
Giuseppe Rebecca, Dottore Commercialista, Studio Rebecca & Associati di Vicenza – Schio
[ Tribunale di Milano, 03 giugno 2014
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Il Tribunale di Milano (sentenza del 3 giugno 2014 – Estensore Dr.ssa Francesca Maria Mammone) è tornato ad occuparsi della revocatoria delle rimesse bancarie, ma si è trattato di un aspetto molto particolare. Si era in presenza di un conto
Revoca di rimesse in conto corrente in caso di operazioni fra conto operativo e conto anticipi
15 Novembre 2012
[ Cassazione Civile, Sez. I, 06 novembre 2012, n. 19108
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Con sentenza n. 19108 del 06 novembre 2012 la Cassazione affronta un’ipotesi di revoca di alcune rimesse eseguite sui due conti correnti, uno c.d. conto operativo e l’altro c.d. conto anticipi. Nello specifico, oggetto di revoca erano le due seguenti
Rimesse bancarie in conto corrente: revocabili ex art. 67 Legge Fallimentare solo se integrano dei pagamenti
27 Aprile 2012
[ Tribunale di Udine, 16 aprile 2012
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Con sentenza del 16 aprile 2012 il Tribunale di Udine conferma l’orientamento secondo cui le rimesse su un conto corrente bancario con saldo passivo debbano ritenersi revocabili in quanto “pagamenti” solo se il conto risulti “scoperto”, ovvero non assistito da
Cessione di credito: soggetta a revocatoria fallimentare se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile
19 Aprile 2012
[ Cassazione Civile, sez. I, 29 marzo 2012, n. 5106
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Con sentenza n. 5106 del 29 marzo 2012 la Suprema Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui la cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento