Nullità della vendita con patto di riscatto o di retrovendita a scopo di garanza
12 Settembre 2019
Edoardo Pistone, Trainee Associate presso Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners; Cultore della Materia in Diritto Commerciale e dei Mercati Finanziari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
[ Cassazione Civile, Sez. II, 11 luglio 2019, n. 18680 – Pres. Gorjan, Rel. Tedesco
]
Ogni qualvolta la vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra debitore e creditore, risponda all’intento delle parti di costituire una garanzia - con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore -