Procedura di gara ad evidenza pubblica: i “costi della sicurezza da rischio specifico” mai pari a zero
2 Dicembre 2015
Avv. Pierluigi Cavallo, Studio Lipani Catricalà & Partners
[ Consiglio di Stato, Sez. III, 15 giugno 2015, n. 2941; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 13 marzo 2015, n. 268
]
I “costi relativi alla sicurezza” (c.d. aziendali o da “rischio specifico”) non possono essere pari a zero e, pertanto, vanno sempre correttamente quantificati dal concorrente che partecipa ad una procedura di gara ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi con il criterio