[ Tribunale di Venezia, 10 febbraio 2025 – Pres. Tosi, Rel. Doro
]
Con sentenza del 10/02/2025, il Tribunale di Venezia ha chiarito che l’allegazione, da parte dei creditori sociali, di irregolarità di carattere meramente contabile non è sufficiente, di per sé, a configurare una responsabilità dell’amministratore ex art. 2476/6 C.c.