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SOS: indicatori di anomalia UIF sull’uso di risorse pubbliche

31 Marzo 2026
Di cosa si parla in questo articolo

UIF, con comunicazione del 31 marzo 2026, fornisce un riepilogo aggiornato degli indicatori di anomalia più rilevanti ai fini dell’individuazione e della segnalazione all’Unità di operazioni sospette (SOS), nei contesti che vedono il coinvolgimento di risorse pubbliche (sotto forma di agevolazioni e contratti pubblici).

In particolare, UIF mette a disposizione due nuovi fenomeni da utilizzare, in sostituzione dei precedenti, nella segnalazione all’Unità dei contesti sospetti connessi con agevolazioni e contratti pubblici, ovvero nello specifico due nuovi codici dei “fenomeni” medesimi che, a partire dal 31 marzo 2026, i destinatari dovranno valorizzare nella compilazione della segnalazione quando il sospetto rappresentato sia connesso con agevolazioni o contratti pubblici:

  • PA1 – Abusi relativi all’accesso e/o all’utilizzo di agevolazioni pubbliche
  • PA2 – Abusi relativi a contratti pubblici

UIF ricorda che per quanto concerne le agevolazioni pubbliche, si fa riferimento a quelle nazionali ed europee che sostengono lo sviluppo economico e sono rivolte sia alle imprese, in prevalenza PMI, sia a persone fisiche in possesso di determinati requisiti: includono vantaggi diversamente denominati, articolati sottoforma di sovvenzioni, contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, bonus, sussidi, finanziamenti nonché mutui a tassi agevolati o con garanzia pubblica, strumenti di debito o similari concepiti per incentivare investimenti in specifici settori, progetti o aree geografiche.

Per i contratti pubblici, invece, rilevano le procedure a evidenza pubblica di lavori, servizi e forniture, sia nella fase di selezione del contraente sia in quella, successiva, di esecuzione
del contratto.

Nel considerare gli indicatori emanati dalla UIF con i Provvedimenti del 23 aprile 2018 e 12 maggio 2023, ai fini dell’inoltro delle SOS, UIF invita quindi tutti i destinatari a prestare attenzione anche agli indicatori di anomalia riportati nella comunicazione oggi pubblicata, emersi in modo ricorrente nelle analisi finanziarie dell’Unità:

  • Anomalie relative al profilo dei soggetti coinvolti, per cui UIF sottolinea l’importanza:
    • della verifica accurata e tempestiva della documentazione antimafia e delle informazioni inerenti alla titolarità effettiva
    • di rilevare informazioni che denotano la dubbia affidabilità
    • di considerare le caratteristiche economiche e patrimoniali delle imprese indicative di una struttura organizzativa atipica o di anomalie gestionali
    • di valorizzare eventuali collegamenti con altri soggetti, specie quando si constati la comunanza di titolari effettivi o esponenti aziendali
    • di valutare le caratteristiche delle controparti più rilevanti per entità o relazioni finanziarie e commerciali (in particolare nei casi di notizie pregiudizievoli, di coinvolgimento in contesti sospetti e, specificamente, quando risulti un collegamento con ulteriori vicende inerenti alla fruizione di agevolazioni o all’affidamento di contratti pubblici)
  • Anomalie specifiche relative ai requisiti richiesti per l’accesso all’agevolazione o per l’affidamento del contratto, che possono concernere:
    • la falsificazione dei documenti identificativi (es. falsa identità digitale)
    • false attestazioni da parte di professionisti
    • la contraffazione di documentazione commerciale, contabile o attestante la regolarità dell’impresa, in relazione a uno o più parametri economico-finanziari prescritti per accedere all’agevolazione o al contratto
    • aleatorietà delle finalità e delle caratteristiche del progetto finanziato (come la presentazione di contratti preliminari) o non esaustività delle informazioni fornite.

In tale ambito, UIF suggerisce di prestare particolare attenzione a elementi sintomatici di condotte tese a simularne il possesso o anche a massimizzare indebitamente gli importi conseguibili, ed in particolare:

    • gli aumenti di capitale fittizi, realizzati con assegni bancari o circolari mai negoziati o inesistenti, con trasferimenti di fondi per un importo inferiore rispetto a quello indicato nella delibera, con modalità differite di esecuzione o mediante il conferimento di beni di non immediata valutazione (ad esempio, opere d’arte), con il rischio che il valore degli stessi sia inferiore rispetto al capitale sottoscritto
    • al rilascio di garanzie in favore delle PA, per cui è opportuno:
      • verificare se emergono ipotesi di falsità, svolgendo specifici controlli sulle stesse (ad es. se emesse da soggetti non legittimati, contraffatte o non escutibili a causa dell’insolvenza o dell’inaffidabilità dei garanti
      • prestare attenzione al coinvolgimento di terzi soggetti, solitamente professionisti a cui è conferito l’incarico di escrow agent, che intervengono nei contratti di garanzia con il ruolo di mandatari all’incasso del corrispettivo spettante ai garanti e con l’obiettivo strumentale di evitare la canalizzazione diretta dei flussi finanziari verso i falsi garanti, spesso esteri o collegati a soggetti con profilo reputazionale dubbio
      • in caso di ricorso a broker assicurativi, verificare che siano autorizzati a svolgere la relativa attività nonché prestare attenzione alle ipotesi in cui, in assenza di motivazioni plausibili, siano offerte soluzioni a prezzi e condizioni più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato.
  • Anomalie relative all’operatività dei soggetti coinvolti nella fase successiva all’ottenimento dell’agevolazione, per cui, per UIF, occorre prestare attenzione ai casi di:
    • monetizzazione dei fondi tramite prelievi di contante, anche frazionati
    • utilizzo dei fondi per spese di carattere personale (ad esempio, acquisto di autovetture, oggetti preziosi e altri beni di valore elevato)
    • trasferimenti immediatamente successivi alla ricezione dei fondi, specie se su conti dedicati, in favore di esponenti aziendali o di soggetti collegati nonché verso l’estero, soprattutto se verso paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata, o verso rapporti riconoscibili come IBAN virtuali (c.d. vIBAN) o per l’acquisto di crypto-assets
    • pagamenti in favore di persone fisiche o di imprese a titolo di consulenze e prestazioni di varia natura aventi contenuto generico o non documentato
    • anomalie comuni a ipotesi di illeciti fiscali, che possono risultare funzionali all’alterazione dei requisiti nella fase preliminare al conseguimento dei fondi pubblici o che spesso costituiscono uno strumento di riciclaggio di risorse pubbliche indebitamente ottenute o utilizzate
    • eventuali crediti di imposta acquisiti con modalità anomale (operatività particolarmente significativa nei contesti di subappalto di contratti pubblici, specie nel caso in cui l’operatività delle imprese subappaltatrici risulti esclusivamente finalizzata al pagamento di manodopera)
    • l’uso di canali finanziari innovativi anche per il tramite di reti di imprese, riconducibili a nominativi stranieri che offrono servizi transnazionali di trasferimento di fondi all’estero,
      realizzando sistemi informali paralleli a quello bancario (c.d. underground banking).
  • Rilevanza di specifiche modalità operative: l’individuazione delle anomalie da sottoporre a valutazione ai fini della collaborazione attiva deve basarsi su adeguate sinergie informative instaurate tra tutti i destinatari coinvolti (PA, intermediari bancari e finanziari, anche esteri o nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, e professionisti); UIF richiama l’attenzione su:
    • ricorso a piattaforme di digital lending per i finanziamenti alle PMI, che assicurano la completa automatizzazione di tutte le fasi del processo di credito, dall’onboarding all’erogazione: le esigenze di rapidità delle istruttorie non devono andare a discapito delle necessarie valutazioni antiriciclaggio
    • all’eventualità che facilitatori o mediatori, oltre a percepire commissioni per i servizi prestati, risultino collettori di fondi nell’ambito di estese reti di beneficiari, che abbiano trasferito loro una parte significativa degli importi ricevuti (in particolare nel caso di clientela ricercata attraverso c.d. “lead generators” che svolgono attività di mero web marketing.
Di cosa si parla in questo articolo

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