La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 765 del 28 gennaio 2026, si è espressa sul contenuto dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) di cui al decreto antiriciclaggio, in capo ai professionisti, nel caso specifico un notaio.
La Corte ricorda preliminarmente che l’obbligo di segnalazione di “operazioni sospette” sorge a seguito della valutazione di una serie di situazioni, oggettive e soggettive, e delle concrete circostanze conosciute dai singoli professionisti in ragione delle funzioni esercitate; ai parametri legislativi, poi, si aggiungono una serie di “indici di anomalia” che devono essere rilevati e vagliati dai professionisti, individuati nel D.M. Giustizia del 16/04/2010.
La finalità perseguita dalla norma è dunque una finalità preventiva e cautelare rispetto a condotte collegabili a fenomeni di riciclaggio.
La collaborazione da parte dei professionisti – tra cui è inserita anche la figura del Notaio – rappresenta un pilastro essenziale nella lotta ai fenomeni di riciclaggio, al quale la normativa impone precisi obblighi di collaborazione, quali:
- l’adeguata verifica della clientela
- la segnalazione di operazioni sospette alla UIF
- la conservazione dei dati.
Gli indici di anomalia di cui al D.M. Giustizia del 16/04/2010, attribuiti all’operazione contestata nel caso di specie erano:
- l’indice n. 7, sulla diversità del paese di origine dei capitali e sull’assenza di ragionevoli “motivi legati all’attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate”, invocato nel decreto con riferimento al trasferimento fondi e quindi alla provvista proveniente dalla Cina
- l’indice n. 8, con riferimento alla compatibilità delle risorse impiegate nell’operazione con le due consistenti operazioni di aumento di capitale, con il profilo economico patrimoniale del cliente.
Tuttavia, per la Corte, le considerazioni sui connotati oggettivi dell’operazione non possono essere disgiunte da ulteriori considerazioni sulla condotta esigibile dal professionista e sui limiti degli oneri di approfondimento gravanti su quest’ultimo di fronte ad operazioni con un certo profilo di rischio.
Alcuni parametri comportamentali possono inferirsi dalle “Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela” approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 2014, in base alle quali viene esplicitato che “Per i casi nei quali, invece, si ritenga di procedere all’acquisizione di informazioni, è la stessa norma che individua i criteri generali da seguire: con riferimento al cliente si valuterà la natura giuridica, l’attività, il suo comportamento e il paese di provenienza; mentre, con riferimento all’operazione, se ne valuteranno la tipologia, le modalità di svolgimento, l’ammontare, la ragionevolezza e l’area geografica di destinazione. Le informazioni dovranno essere richieste al cliente, che è obbligato ai sensi dell’articolo 21 a fornirle sotto la sua responsabilità, anche per iscritto; non è, quindi, previsto che il notaio debba procedere anche per iscritto; non è, quindi, previsto che il notaio debba procedere autonomamente ad eseguire indagini consultando banche dati o attraverso la navigazione in siti internet o utilizzando procedure proprietarie. Un discorso a parte va fatto per i mezzi di pagamento per i quali, al di là delle ipotesi in cui vanno tracciati in atto, e quindi sono già per altra disposizione normativa nella disponibilità del notaio, non può ragionevolmente affermarsi che lo stesso possa disinteressarsi della loro analisi, salvo le ipotesi nelle quali le somme oggetto di transazione siano di importo irrilevante. Nel quadro degli obblighi di adeguata verifica può dirsi ricompreso quello di acquisire informazioni in ordine ai mezzi di pagamento, informazioni che si tradurranno, nella maggior parte dei casi, o nella loro indicazione in atto ovvero nell’acquisizione di una loro copia al fascicolo di studio“.
Il che trova un aggancio normativo anche nell’art. 2 co. 4 del D.M. Ministero della giustizia 16-4-2010, secondo cui “Sono escluse dall’area valutativa indagini esterne o comunque estranee all’adempimento dell’incarico, fermo restando l’obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell’operazione o della prestazione professionale”.
Inoltre, sempre sotto il profilo dell’esigibilità e della prevedibilità della condotta, la giurisprudenza nazionale, di merito e costituzionale, e quella europea, hanno in più occasioni avuto modo di precisare l’importanza che le norme sanzionatorie rispettino i parametri della sufficiente determinatezza e della prevedibilità della condotta da tenere, al fine di non incorrere nella sanzione.
Pertanto, nel caso di specie non è dato rinvenire per la Corte, ad una valutazione ex ante, una condotta necessaria ulteriore, tesa alla valutazione dell’operazione in termini di potenziale anomalia e “sospetto” di riciclaggio, rispetto a quella esigibile in base agli elementi in possesso del professionista al momento dell’operazione che non si traducesse in un onere sproporzionato e sostanzialmente inesigibile.
Nel caso di specie, vanno, infatti, valorizzate:
- l’acquisizione e la conoscenza di una serie di dati (sia dei clienti che dell’operazione) operata dal professionista secondo le prescrizioni impartite dal Consiglio Notarile
- la circostanza che l’insieme di questi dati non fosse univocamente indicativa di una situazione sospetta
- quanto acquisito già dai clienti, in merito all’identificazione dei soggetti coinvolti ed alla provenienza di capitali
- la circostanza che non fossero esigibili investigazioni ulteriori presso canali terzi (ad es. presso fonti esterne, banche dati, ecc…) per sincerarsi ulteriormente dell’assenza di qualsiasi anomalia nell’operazione.
Nel caso di specie, sotto molteplici profili, poteva ritenersi che, alla luce dei vari elementi acquisiti dal notaio nel corso dell’operazione, non vi fossero eclatanti profili di anomalia meritevoli di una segnalazione per sospetto riciclaggio e che comunque, svolti i vari adempimenti attesi con i clienti, non sussistessero altre forme di approfondimento percorribili che non fossero fonti terze.
In definitiva, l’unico dato su cui si basa la contestazione è l’entità della somma impiegata e la sua provenienza dall’estero: pur potendo costituire in sé un elemento di sospetto, non poteva tuttavia, tenuto conto del quadro di insieme dell’operazione, sul piano soggettivo e oggettivo, fondare da solo un obbligo di segnalazione, che emerge solo quando il professionista sospetti o abbia motivo ragionevole per sospettare “che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio”.
Evenienza che la Corte esclude nel caso di specie, non potendosi ricondurre in maniera piana la fattispecie neppure agli indici di anomalia sub n. 8, per essere stata compiuta una valutazione di coerenza e proporzionalità dell’operazione rispetto al profilo della società ricevente il finanziamento e della socia finanziatrice, nei limiti delle informazioni accessibili al professionista con l’ordinaria diligenza presso i clienti, e sub n. 16, non configurandosi all’origine un conferimento in natura di un bene, quanto piuttosto di somme di denaro provenienti da banche italiane.

