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Segnalazione Operazioni Sospette: dalla UIF la nuova categoria riguardante le armi

7 Febbraio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

La UIF introdotto una nuova categoria in materia di segnalazione di operazioni sospette (SOS).

In particolare, evidenzia la UIF, l’articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 (in vigore dal 23 dicembre 2021), stabilisce che, nell’ambito dei compiti riguardanti la UIF, “i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all’articolo 1, comma 1”, della medesima legge; il riferimento è alle “società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all’estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse”.

Il tema dell’omissione di SOS e il rischio di imputazione penale e le casistiche rilevanti in materia di  conoscenza e conoscibilità della provenienza illecita delle somme verranno affrontati nel webinar del 25 febbraio sulla Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale – Recepimento Direttiva UE 2018/1673.

Al fine di dare concreta e immediata attuazione a tale previsione normativa, la UIF ha integrato il dominio della categoria segnaletica “003 – Proliferazione armi di distruzione di massa” per renderla utilizzabile anche con riferimento alle segnalazioni attinenti all’operatività finanziaria delle predette imprese e società.

La denominazione della predetta categoria segnaletica diventa quindi “Proliferazione armi di distruzione di massa, mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo”. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio utilizzeranno tale categoria per la segnalazione delle operazioni sospette in qualsiasi modo riconducibili alle sopra citate imprese e società di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 220/2021 direttamente o indirettamente attive nella produzione, vendita o distribuzione di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo.

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