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Normativa antiriciclaggio e procedure esecutive: lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato

7 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.70-2023/PC_2-2023/B “Procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma Cartabia, nel quale affronta il dibattuto tema dei rapporti fra normativa antiriciclaggio e procedure esecutive alla luce della Riforma Cartabia, evidenziando le criticità della nuova disciplina e le problematiche interpretative.

Il contributo legge inoltre in chiave critica l’interpretazione offerta dalle FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla UIF.

Lo Studio parte dunque dall’analisi del comma 41 dell’art. 3 del D. Lgs. 149/2022, il quale, in attuazione dell’art. 1 c. 12 lett p) della legge delega (legge 26 novembre 2021, n. 206):

  • ha modificato l’art. 585 C.p.c., prevedendo che nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’art. 22 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
  • ha subordinato la possibilità per il giudice di sospendere la vendita di cui all’art. 586 C.p.c., non solo all’avvenuto versamento del prezzo, ma anche all’intervenuta verifica dell’assolvimento del suddetto obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’art. 585, quarto comma, c.p.c.;
  • ha previsto, all’art. 591-bis C.p.c., che il professionista delegato, avvenuto il versamento del prezzo debba verificare l’assolvimento del suddetto obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’art. 585, quarto comma C.p.c. prima di predisporre il decreto di trasferimento e trasmettere il fascicolo al giudice dell’esecuzione.

Secondo gli autori, tuttavia, la riforma è solo parziale, in quanto lascia aperti numerosi problemi, di carattere sistematico ed interpretativo, che vengono specificamente analizzati nel contributo, come:

  • l’eventuale sussistenza di un obbligo di segnalazioni sospette da parte del professionista delegato, per il quale il legislatore ha circoscritto il controllo antiriciclaggio, nell’ambito delle procedure esecutive, solo ad un controllo meramente formale sulla dichiarazione dell’aggiudicatario
  • l’individuazione dell’esecutore, del cliente e del titolare effettivo nelle procedure esecutive e concorsuali
  • il ruolo degli organi della procedura, ovvero non solo del professionista delegato, ma anche del Giudice
  • gli effetti la ritardata, incompleta, errata o omessa dichiarazione dell’aggiudicatario della procedura: ovvero, la perdita della sola cauzione offerta, le sanzioni amministrative e penali applicabili, i controlli del professionista delegato e i poteri del Giudice
  • l’applicabilità della disciplina antiriciclaggio in relazione alle procedure concorsuali, sulle quali il legislatore delegato non è intervenuto, pur se la delega lo prevedeva espressamente.

Secondo l’analisi offerta, quanto all’individuazione dell’esecutore e del titolare effettivo, in particolare, non appare condivisibile l’interpretazione fornita nelle FAQ MEF-Banca d’Italia-UIF.

In base a tali FAQ, infatti, il professionista delegato deve di fatto essere considerato l’esecutore ai sensi della normativa antiriciclaggio: tale opzione ermeneutica, tuttavia, ad avviso dello studio, non tiene in debito conto la natura giurisdizionale del procedimento, che, per la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, sono di impedimento alla configurazione dello schema proprio della normativa antiriciclaggio “titolare effettivo/cliente/esecutore”.

Analogamente, individuare il titolare effettivo nel soggetto sottoposto alla procedura (FAQ n.2), non considera che l’art. 1 lett. pp) del D. Lgs. 231/2007 fa espresso riferimento al soggetto nel cui interesse la procedura è svolta: nel caso delle procedure esecutive e concorsuali, l’interesse primario tutelato è quello del corretto svolgimento dei rapporti creditori in situazioni di criticità; l’interesse al soddisfacimento del credito prevale su quello dell’esecutato.

Ad avviso dello studio, in sostanza, non si vede quindi perché si dovrebbe imputare la titolarità effettiva della procedura ad un soggetto che non ha la disponibilità del bene ed è tendenzialmente destinato a perderne la proprietà, in un ambito (quello giurisdizionale) in cui non è possibile si verifichi il riciclaggio, se non per il diverso aspetto dell’operatività dell’acquirente (aggiudicatario).

Inoltre, prosegue l’analisi, l’affermazione della titolarità effettiva del soggetto sottoposto a procedura esecutiva o concorsuale appare incompatibile con l’individuazione nella procedura del cliente, in relazione al conto corrente bancario: il titolare effettivo, se la procedura è cliente, potrebbe al più essere appunto il Presidente del Tribunale, essendo la procedura deputata al perseguimento di interessi più complessi di quelli del soggetto sottoposto a procedura, e normalmente con questi contrastanti.

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