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Adeguata verifica della clientela: nuove Istruzioni UIF per la comunicazione delle operazioni di restituzione

12 Marzo 2014
Di cosa si parla in questo articolo

L’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato le nuove Istruzioni per la comunicazione delle operazioni, effettuate ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del d. lgs. n. 231 del 2007 (decreto antiriciclaggio), per la restituzione al cliente di fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie.

Sul punto si ricorda come l’articolo 23, comma 1, del decreto antiriciclaggio prevede che, quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.

Il successivo articolo 23, comma 1-bis, prevede che nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli stessi soggetti restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, comma 1 del decreto antiriciclaggio.

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