Presentato alla Camera per il prescritto parere parlamentare lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD II), che modifica le Direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.
La Direttiva (UE) 2024/927 modifica in modo organico la direttiva AIFMD sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), introducendo al contempo interventi di coordinamento e allineamento con la Direttiva 2009/65/CE (OICVM), con l’obiettivo di modernizzare il quadro europeo della gestione collettiva e rafforzarne la coerenza regolamentare.
Le finalità principali della riforma riguardano:
- l’armonizzazione delle regole applicabili ai GEFIA che concedono prestiti
- la definizione di un quadro robusto per la gestione della liquidità
- il rafforzamento delle regole sulla delega di funzioni
- la parità di trattamento dei depositari
- l’ottimizzazione della raccolta dei dati di vigilanza.
L’intervento risponde all’esigenza di favorire canali di finanziamento alternativi a quello bancario, preservando al contempo stabilità e tutela degli investitori.
Elemento centrale è l’introduzione di una disciplina europea armonizzata per i FIA che concedono prestiti, definiti come tali i fondi la cui strategia consiste principalmente nella concessione di prestiti, ovvero il cui valore nozionale dei prestiti rappresenti almeno il 50% del valore patrimoniale netto.
La disciplina copre l’intera filiera del credito, includendo sia la concessione diretta sia quella indiretta tramite terzi o veicoli, specie quando il FIA o il GEFIA partecipano alla strutturazione del credito.
I GEFIA sono tenuti ad adottare procedure efficaci di concessione, valutazione e monitoraggio del rischio di credito, da riesaminare almeno annualmente.
Sono inoltre fissati limiti di leva: fino al 175% per i FIA aperti e al 300% per i FIA chiusi, con limiti più stringenti per i prestiti agli azionisti.
In materia di conflitti di interesse, è vietata la concessione di prestiti al GEFIA, al suo personale, al depositario, ai delegati o a soggetti del medesimo gruppo.
Gli Stati membri possono vietare la concessione di prestiti ai consumatori sul proprio territorio; se consentita, tale attività è soggetta alla Direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori e alla Direttiva (UE) 2021/2167 su gestori e acquirenti di crediti.
La riforma rafforza la disciplina della delega di funzioni, estendendola non solo alle funzioni di gestione del portafoglio e del rischio, ma anche ai servizi ausiliari, inclusa la gestione dei crediti per i GEFIA.
Sono inoltre potenziati gli obblighi di reporting, con comunicazioni dettagliate alle Autorità sugli accordi di delega.
Particolare attenzione è riservata alla gestione del rischio di liquidità, mediante l’introduzione di norme armonizzate sugli Liquidity Management Tools (LMTs): i GEFIA devono selezionare almeno due LMTs adeguati, da includere nei documenti costitutivi del fondo, e adottare procedure dettagliate per la loro attivazione e disattivazione, sempre nell’interesse degli investitori.
Lo schema di decreto legislativo di recepimento della AIFMD II non attua le disposizioni di cui agli artt. 1, par. 12, e 2, par. 7, della Direttiva, riguardanti il rafforzamento e l’ampliamento degli obblighi informativi sia per i fondi alternativi sia per i fondi UCITS, in quanto la loro applicazione è prevista a decorrere dal 16 aprile 2027.
Il rinvio è motivato dal fatto che tali obblighi presuppongono l’adozione, da parte di ESMA, dei progetti di RTS, previsti dal novellato art. 24 della Direttiva 2011/61/UE e dal nuovo art. 20-bis della Direttiva 2009/65/CE, che dovranno definire in modo puntuale contenuto, standardizzazione, modalità, frequenza e tempistiche delle segnalazioni.
Le disposizioni di attuazione modificano quindi il Testo unico della finanza (TUF) per attribuire a Consob e Banca d’Italia i poteri regolamentari e di vigilanza, nel rispetto del riparto di competenze già previsto.
A Banca d’Italia, sentita la Consob, è riconosciuta la facoltà di introdurre a livello nazionale LMTs ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva.

