[ Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, 14 settembre 2017, C-646/15
]
Le disposizioni del trattato FUE relative alla libertà di stabilimento ostano, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, in cui i trustees sono trattati, secondo il diritto nazionale, come un unico e permanente organismo di persone, distinto dalle persone