[ Tribunale di Roma, 08 marzo 2022, n. 3654 – G.U. Di Salvo
]
Secondo il Tribunale di Roma (sentenza n. 3654/2022), l’istituto dell’ABF / ACF, sotto il profilo della natura giuridica, non è assimilabile alla conciliazione, all’arbitraggio, e neppure all’arbitrato irrituale, dovendo invece essere qualificato come un meccanismo stragiudiziale di risoluzione delle controversie di natura contenziosa