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Giurisprudenza

Qualificazione come cliente professionale: indicazioni ACF

5 Aprile 2023

Collegio ACF, 04 aprile 2023, n. 6469 – Pres. Barbuzzi, Rel. Braga

Di cosa si parla in questo articolo
ACF

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ACF concerne la contestata violazione degli obblighi di condotta gravanti sull’Intermediario nell’ambito della prestazione di servizi di investimento e, in particolare, l’indebita attribuzione all’investitore della qualifica di “cliente professionale”.

La presente controversia attiene all’investimento effettuato a distanza di qualche giorno dalla classificazione del Ricorrente medesimo quale “cliente professionale”.

Nella dinamica dei fatti occorsi, l’attribuzione da parte dell’Intermediario dello status di “cliente professionale” è da ritenersi centrale, trattandosi di titoli riservati a clientela non retail.

Ebbene, va osservato che ai fini della classificazione come “cliente professionale”, l’intermediario è tenuto alla puntuale verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti, per come richiesti dalla normativa di riferimento; più precisamente, è previsto che debbano ricorrere almeno due dei tre requisiti previsti dal Regolamento Intermediari, vigente ratione temporis, nei termini di seguito riportati:

1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

2) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;

3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Ebbene, nel caso di specie l’Intermediario ha affermato di aver condotto la verifica circa la sussistenza dei presupposti normativi sulla base delle informazioni dal cliente rese nell’ambito del questionario di profilatura del 23 ottobre 2017, laddove quest’ultimo dichiarava, tra l’altro, “di aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno ricoprendo una posizione professionale che presuppone la conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei servizi di investimento”.

Pur a ciò avendo riguardo, ciò che rende censurabile l’operato dell’Intermediario qui convenuto è che manca qualsivoglia idonea evidenza di quali siano stati i requisiti, per come richiesti dal Regolamento Intermediari, di cui sia stata concretamente accertata la sussistenza in capo al cliente, tali da giustificare il suo passaggio da “cliente retail” a “cliente professionale”.

Né dalle complessive evidenze in atti è dato evincere alcun idoneo elemento in tal senso, che possa consentire a questo Collegio di poter ricostruire, ora per allora e con la necessaria univocità e certezza, quale sia stato il tipo di scrutinio valutativo effettuato dall’Intermediario.

Il che non può che radicare la sua responsabilità sotto il profilo risarcitorio. Relativamente al quantum, esso va determinato in misura pari alla perdita subita dal Ricorrente, dunque quale differenza tra quanto investito e quanto ricavato dalla vendita, oltre a rivalutazione e interessi.

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