L’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha posto in consultazione le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS).
Le istruzioni SOS definiscono tra l’altro i dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni delle operazioni sospette e la relativa tempistica, al fine di assicurare tempestività, completezza, riservatezza e qualità della collaborazione attiva.
Le nuove istruzioni SOS sono emanate in attuazione degli articoli 6, comma 4, lettera d), e 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato.
Nella elaborazione del documento l’UIF ha tenuto in considerazione l’evoluzione del quadro normativo sovranazionale in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Le disposizioni sono rivolte a tutti i destinatari dell’obbligo di SOS e mirano ad agevolare la rilevazione delle operazioni sospette e assicurare tempestività, completezza e riservatezza della segnalazione nonché ad accrescerne la qualità, in coerenza con gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF il 12 maggio 2023.
Per quanto attiene i contenuti, nella Parte Prima vengono disciplinati i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Vengono altresì fornite istruzioni relative alle fasi di:
- individuazione delle anomalie;
- esame di queste ultime;
- segnalazione delle operazioni sospette.
Infine, sono definite le istruzioni riguardanti la sospensione delle operazioni sospette e i flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dalla UIF nonché indicazioni sui rapporti che intercorrono tra l’obbligo di SOS e altre previsioni normative.
Nella Parte Seconda e nella Parte Terza, le istruzioni SOS si soffermano invece sugli adempimenti organizzativi e procedurali richiesti ai destinatari, strettamente funzionali all’attività di segnalazione e alle interlocuzioni con la UIF.
Le nuove istruzioni sulle SOS, la cui consultazione durerà 60 giorni, sono destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall’Unità il 4 maggio 2011.