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Rischio di mercato: misure temporanee sul calcolo dei requisiti di fondi propri

11 Settembre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, dell’11 settembre 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/1221 del 4 giugno 2026, che modifica il CRR (Regolamento 575/2013/UE) con misure mirate temporanee di sostegno operativo e moltiplicatori mirati per il calcolo dei requisiti di fondi propri dell’ente, per il rischio di mercato.

In tale contesto si ricorda come il CRR II (Regolamento (UE) 2019/876) abbia modificato il CRR, introducendovi l’obbligo di segnalare le norme del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB), ossia un insieme di requisiti di fondi propri per le esposizioni al rischio di mercato elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. Basilea IV).

Il CRR III (Regolamento (UE) 2024/1623), poi, ha ulteriormente modificato il CRR, rendendo le norme FRTB vincolanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

Le norme FRTB sono state adottate partendo dal presupposto che la loro attuazione avrebbe garantito parità di condizioni a livello internazionale per le attività di negoziazione degli enti.

Il monitoraggio dell’attuazione delle norme FRTB in altre giurisdizioni aderenti al CBVB ha rilevato ritardi e una serie di deviazioni dalle norme internazionali nonché il rischio di produrre effetti distorsivi sulla parità di condizioni sul piano internazionale.

Per far fronte a questo rischio e raccogliere ulteriori informazioni sulle tempistiche di attuazione la Commissione aveva già posticipato al 1° gennaio 2027 l’applicazione delle norme FRTB.

Negli ultimi mesi il monitoraggio citato ha dimostrato che permangono incertezze sulle tempistiche di attuazione e le norme definitive con molti enti creditizi operanti a livello internazionale. Al fine di evitare svantaggi competitivi per gli enti creditizi dell’UE nelle loro attività di negoziazione, il quadro per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sarà modificato temporaneamente per tre anni (ossia fino al 31 dicembre 2029) con riguardo a specifici aspetti rispetto ai quali sono state individuate o sono probabili deviazioni. Ciò in base ai poteri conferiti alla Commissione UE dall’art. 461 bis del CCR, il quale le consente di posticipare l’applicabilità delle summenzionate disposizioni di tre anni in tre anni.

Ai sensi dell’art. 325 terquinquagies par. 2 lett. d) del CRR, gli enti creditizi che intendono utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono tenuti a superare il test di assegnazione di profitti e perdite di cui all’art. 325 sexagies del CRR.

Si sono registrate, però, difficoltà da parte di diverse unità di negoziazione nel superare il test, anche laddove gli esiti negativi non erano riconducibili a carenze del modello.

Di conseguenza altre giurisdizioni hanno attuato il test di assegnazione di profitti e perdite, a titolo di strumento di monitoraggio. Per garantire parità di condizioni con tali giurisdizioni, deve essere consentito alle banche di calcolare il test di assegnazione di profitti e perdite solo a fini di monitoraggio durante il periodo triennale, senza che ciò incida sui requisiti di fondi propri durante il periodo in questione.

Nel CRR vengono, quindi, inseriti gli articoli da 495 decies a 495 tervicies recanti disposizioni tranistorie:

  • per quanto riguarda il test di assegnazione di profitti e perdite nell’ambito del metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato
  • di sostegno operativo sui requisiti di fondi propri per i fattori di rischio non modellizzabili
  • sui requisiti in materia di dati per la valutazione della modellizzabilità delle nuove emissioni
  • sui requisiti di fondi propri nell’ambito del modello interno di rischio di default
  • sulla frequenza di calcolo per il metodo alternativo dei modelli interni
  • sui requisiti di fondi propri per le posizioni in OIC nell’ambito del metodo alternativo dei modelli interni
  • sui requisiti di fondi propri per le posizioni in OIC nell’ambito del metodo standardizzato alternativo
  • sui requisiti di fondi propri per la maggiorazione per i rischi residui nell’ambito del metodo standardizzato alternativo
  • sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di default nell’ambito del metodo standardizzato alternativo
  • sul calcolo dei requisiti di fondi propri nell’ambito del metodo standardizzato alternativo per gli strumenti soggetti al rischio connesso al sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (EU ETS)
  • sull’applicazione graduale dei requisiti di fondi propri nell’ambito del metodo standardizzato alternativo e del metodo standardizzato semplificato
  • sul trattamento degli strumenti nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio – ACTP)
  • sulla deroga per gli enti con piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione
  • sull’applicazione di un moltiplicatore ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

Il Regolamento in oggetto di applica a partire dal 1° gennaio 2027.

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