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Giurisprudenza

Passaggio in giudicato del patteggiamento e limiti della recidiva

16 Ottobre 2026

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione penale, Sez. V, 18 giugno 2026, n. 30791 – Pres. Miccoli, Rel. Sessa

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 30791/2026, la Suprema Corte di cassazione ha stabilito che il decorso del termine quinquennale dal passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in assenza della commissione di nuovi delitti della medesima indole, determina l’estinzione di diritto del reato e di ogni effetto penale connesso, precludendo, pertanto, la possibilità di invocare tale precedente ai fini della contestazione della recidiva. 

Dipoi, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge e prescinde da una specifica richiesta o convocazione da parte degli organi fallimentari sicché, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose per sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, non rileva che la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata su istanza di un creditore diverso dall’Erario, essendo sufficiente che la condotta omissiva abbia concretamente contribuito a cagionare o ad aggravare lo stato di dissesto economico della società.

Nella vicenda giurisprudenziale in commento, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto a tre anni di reclusione la pena inflitta all’imputato in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.

Avverso tale pronuncia, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione articolando undici motivi di censura.

Tra le doglianze sollevate, la difesa aveva eccepito la nullità della pronuncia, denunciando l’omessa notifica del rinvio d’udienza in epoca Covid, l’inutilizzabilità del verbale di constatazione dell’Agenzia delle entrate acquisito ex art. 507 c.p.p., l’insussistenza degli elementi costitutivi della bancarotta documentale e distrattiva per la presunta mancanza di conoscenza del fallimento e la mancata convocazione da parte del curatore, nonché l’erroneità del riconoscimento del nesso causale tra i debiti fiscali e il fallimento. 

Con un motivo aggiunto, il ricorrente deduceva altresì l’erroneità del diniego di esclusione della recidiva specifica, evidenziando che l’unico precedente a suo carico, risalente a una sentenza di patteggiamento del 2002, doveva considerarsi estinto per decorso del termine quinquennale senza la commissione di nuovi reati, antecedentemente ai fatti di causa commessi nel 2015.

Muovendo da queste premesse, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato esclusivamente in relazione alla questione sulla recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio, rigettandolo nel resto. 

In primo luogo, i Giudici di legittimità hanno ribadito la piena validità degli atti processuali contestati e la correttezza dell’affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta documentale, patrimoniale e impropria da accumulo di debiti tributari. 

Nondimeno, accogliendo il motivo aggiunto, la Corte ha rilevato che il Giudice di merito ha erroneamente omesso di considerare l’efficacia estintiva ex art. 445, comma secondo, c.p.p., dal momento che il quinquennio decorrente dalla condanna ai sensi dell’art. 444 c.p.p. del 2002 era ampiamente maturato prima del 2015. 

Pertanto, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che ha provveduto ad escludere, e ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma affinché proceda a una nuova valutazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla rideterminazione della pena.

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