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Giurisprudenza

Omesso versamento delle imposte: viene meno la rilevanza penale dalla domanda di concordato successivamente ammesso

11 Settembre 2019

Cassazione Penale, Sez. III, 22 agosto 2019 (udienza 02 aprile), n. 36320 – Pres. Ramacci, Rel. Gentili

Di cosa si parla in questo articolo

La decorrenza degli effetti della ammissione dell’imprenditore al concordato preventivo, per effetto del combinato disposto degli artt. 188, comma secondo, (applicabile ratione temporis al caso di specie, ma senza che la sua abrogazione abbia inciso sulla possibilità di riferire il principio esposto anche ad altre più recenti, fattispecie), 167 e 168 del rd n. 267 del 1942, va collocata, per effetto della sua efficacia retroattiva, alla data, non della adozione del provvedimento di formale ammissione, ma a quella della presentazione della relativa domanda; sicché, in applicazione della generale moratoria dei debiti di impresa per tutta la durata della procedura, anche i pagamenti eseguiti successivamente a questo adempimento, ma prima del decreto di apertura della procedura, sono inefficaci ai sensi dell’art. 167 del rd n. 267 del 1942.

Una volta intervenuto il provvedimento di ammissione del debitore al concordato anche le pregresse condotte omissive, consistenti in omessi pagamenti di obbligazioni giunte a maturazione nell’intervallo fra la presentazione della istanza e la sua positiva evasione da parte dell’organo giurisdizionale a ciò preposto, cessano, laddove mai in precedenza esse la avessero avuta, di avere rilevanza penale, atteso che tali condotte neppure possono essere considerate compiute contra ius in quanto legittimate, a tutto voler concedere a posteriori, dall’avvenuta ammissione alla procedura concorsuale.

 

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