Banca d’Italia ha pubblicato un provvedimento tramite cui ha apportato delle modifiche alle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio” del 26 marzo 2019, relativamente alle modalità di comunicazione della nomina dell’Esponente responsabile per l’antiriciclaggio (esponente AML).
In particolare è previsto che gli intermediari comunichino a Banca d’Italia la nomina del soggetto incaricato del ruolo di esponente AML e i successivi aggiornamenti relativi alla carica entro 20 giorni dalla data di accettazione, sospensione o cessazione della stessa.
Per gli intermediari di nuova costituzione, la prima comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni ricevimento del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Qualora Banca d’Italia o l’intermediario rilevino errori nelle segnalazioni trasmesse, l’intermediario è tenuto a comunicare la relativa rettifica nel più breve tempo possibile.
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione, gli intermediari devono utilizzare, ove applicabile, la procedura di segnalazione organi sociali (Or.So.), disciplinata dalla Comunicazione di Banca d’Italia del 7 giugno 2011.
Per gli esponenti AML già in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento, la comunicazione a Banca d’Italia deve essere effettuata entro 20 giorni dalla medesima data.

