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Giurisprudenza

La quinta sezione precisa i rapporti fra amministratore di fatto, concorso di persone e art. 521 c.p.p.

11 Gennaio 2022

Enrico Pezzi, assegnista di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 30 aprile 2021, n. 27046 – Pres. Pezzullo, Rel. Tudino

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione torna ad occuparsi di estensione delle qualifiche soggettive, aderendo all’orientamento della Quinta Sezione secondo cui non costituisce “violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l’azione distrattiva ascritta” (in senso conforme, Sez. V, 25 marzo 2003, n. 13595; Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 18770; Sez. V, 30 aprile 2019, n. 36155).

Nel caso di specie, all’imputato veniva addebitato in primo grado il reato di bancarotta patrimoniale in qualità di amministratore di fatto o di socio occulto, mentre in secondo grado lo stesso veniva qualificato come extraneus, concorrente morale (per istigazione) nelle operazioni fraudolente poste in essere da altro soggetto formalmente qualificato. In tale contesto, rimaneva tuttavia immutata la condotta ascritta all’imputato, mutando il solo ruolo da amministratore di fatto a concorrente esterno.

In materia di responsabilità degli amministratori e si segnala il webinar del 25/01 sui doveri degli amministratori e sulle azioni di responsabilità alla luce del Codice della Crisi e della “miniriforma” in materia del 2021. 

Tale situazione non comporta pertanto una violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, dal momento che il fatto ritenuto dal giudice non è mutato nei suoi elementi essenziali rispetto a quello contestato nella imputazione, non determinandosi quindi un pregiudizio al diritto di difesa dell’imputato. Tale affermazione si pone inoltre in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il mutamento del fatto presuppone una trasformazione radicale negli elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo tale da configurare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, sicché la violazione del principio di correlazione non sussiste laddove l’imputato, pur a fronte di divergenze letterali fra la contestazione e la sentenza, si sia trovato nelle condizioni di potersi concretamente difendere in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. Un., 15 luglio 2010, n. 36551. Per approfondimenti in tema di amministrazione di fatto, A. Rossi, I criteri per l’individuazione dei soggetti responsabili nell’ambito delle società: l’estensione delle qualifiche soggettive, in A. Rossi (a cura di) Reati tributari, Torino, 2005, 82; Palladino, L’amministratore di fatto tra reati fallimentari e reati societari, in Cass. Pen., 2005, 3088).

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