Nelle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate da UIF, la collaborazione attiva assume una funzione centrale quale principio ordinatore dell’intero sistema antiriciclaggio, configurandosi non più come mero adempimento formale, ma come processo strutturato di analisi, valutazione e responsabilizzazione dei soggetti obbligati.
Essa esprime un modello di presidio fondato sulla qualità informativa, sulla tracciabilità delle decisioni e sull’integrazione tra assetti organizzativi, competenze professionali e interlocuzione con l’Autorità, orientato a garantire l’effettiva efficacia preventiva del sistema AML.
Si ricorda che la prima relazione del webinar del 26 febbraio 2026 “Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF“, organizzato dalla nostra Rivista, tratterrà compiutamente il tema della collaborazione attiva in ambito AML.
Le nuove istruzioni UIF, emanate il 18 dicembre 2025 si inseriscono nel più ampio processo di armonizzazione del sistema nazionale al nuovo AML Package europeo, rafforzando il ruolo delle SOS come presidio centrale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. d), e dell’art. 35, comma 3, del D. Lgs. 231/2007, mira ad assicurare tempestività, completezza, riservatezza e qualità della collaborazione attiva, superando una visione meramente formale dell’adempimento segnaletico.
Le nuove istruzioni recepiscono l’evoluzione normativa europea, in particolare i Regolamenti (UE) 2024/1620, 2024/1624 e 2024/1640 (AML Package), e integrano il Regolamento (UE) 2023/1113 sui trasferimenti di fondi e cripto-attività.
In tale contesto, UIF ridefinisce in modo organico il processo di segnalazione, valorizzando il ruolo del giudizio professionale e imponendo la dimostrabilità dell’iter valutativo seguito dal segnalante: le SOS non sono più concepite come risposta automatica al superamento di soglie o indicatori, ma come esito di un’analisi strutturata di anomalie soggettive e oggettive.
Il provvedimento introduce una nozione ampia di “collaborazione attiva”, intesa come l’insieme delle misure organizzative, procedurali, informatiche e formative volte ad assicurare la rilevazione, l’analisi e la segnalazione delle operazioni sospette.
Il processo valutativo, in sintesi, deve fondarsi:
- sulle informazioni a disposizione
- sulle valutazioni di rischio
- sulle fonti attendibili
- sulle interlocuzioni con le Autorità.
I destinatari sono tenuti a evitare automatismi e approcci meramente cautelativi, dimostrando diligenza professionale e buona fede.
In questo quadro, la qualità della segnalazione assume rilievo centrale: UIF può richiedere integrazioni e, in caso di inadempienza, procedere alla segnalazione agli Organi investigativi evidenziando la carenza collaborativa.
Particolare attenzione è dedicata al rispetto delle tempistiche della collaborazione attiva, disciplinate nella Parte Prima delle istruzioni: la valutazione delle anomalie deve essere tempestiva e proporzionata al rischio, mentre le interlocuzioni con la UIF devono garantire continuità e affidabilità informativa.
Sul piano organizzativo, UIF impone l’adozione di procedure formalizzate e la nomina di un referente SOS, dotato di requisiti di indipendenza e professionalità.
La formazione del personale emerge come elemento strutturale della collaborazione attiva: i destinatari devono diffondere una cultura interna orientata alla prevenzione, alla consapevolezza dei rischi e alla responsabilità individuale.
In tale prospettiva, UIF valorizza anche strumenti di feedback e flussi di ritorno con gli operatori segnalanti, finalizzati al miglioramento continuo dei presidi interni.
Nel complesso, le nuove istruzioni configurano un modello di compliance fondato sulla responsabilizzazione dei soggetti obbligati, sulla tracciabilità delle valutazioni e sulla qualità informativa delle SOS: l’obiettivo non è incrementare il numero delle segnalazioni, ma renderle effettivamente utili ai fini investigativi.
L’entrata in vigore delle disposizioni dal 1° luglio 2026 segna, pertanto, il passaggio a una collaborazione attiva più matura, integrata con il quadro europeo e orientata a una prevenzione sostanziale dei fenomeni di criminalità finanziaria.

