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Giurisprudenza

IVA e fatture inesistenti con ammissione del rimborso

28 Luglio 2026

Dott. Bruno Chiaravalle, praticante avvocato del foro di Milano

Cassazione civile, Sez. V, 17 maggio 2026, n. 14582 – Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Grasso

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’Ordinanza n. 14582/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che il cedente o il prestatore che abbia emesso fatture relative a operazioni inesistenti conserva il diritto al rimborso dell’IVA versata, purché abbia tempestivamente eliminato ogni rischio di perdita del gettito erariale.

Tale condizione può ritenersi soddisfatta anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria abbia negato, con un provvedimento divenuto definitivo, il diritto alla detrazione in capo al destinatario della fattura e quest’ultimo abbia provveduto al versamento dell’intero importo dell’imposta indebitamente detratta, comprensivo delle relative sanzioni.

La controversia prendeva origine da una frode realizzata da una S.r.l. attraverso la sovrafatturazione di operazioni di importazione effettuate con fornitori extra-UE. Sebbene le merci fossero effettivamente importate nel territorio italiano, il valore indicato nelle fatture risultava artificiosamente maggiorato, consentendo così la costituzione di fondi occulti all’estero mediante la restituzione della quota eccedente rispetto al valore reale.

Successivamente, la società aderiva alla procedura di voluntary disclosure, regolarizzando integralmente la propria posizione fiscale mediante il pagamento delle imposte dovute, oltre a sanzioni e interessi. In seguito, il contribuente presentava istanza di rimborso dell’IVA versata in dogana sulla parte del corrispettivo rivelatasi fittizia, sostenendo che l’imposta fosse stata comunque assolta in relazione a importazioni effettivamente avvenute e che il rischio di perdita di gettito per l’Erario fosse stato definitivamente eliminato.

A fronte del diniego opposto dall’Ufficio, la società proponeva ricorso. Sia il giudice di primo grado sia quello di appello riconoscevano la fondatezza della richiesta di rimborso.

La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che l’oggetto della domanda non riguardava le somme corrisposte nell’ambito della voluntary disclosure, le quali restano irripetibili, bensì l’IVA originariamente versata in dogana al momento delle operazioni di importazione.

Secondo i giudici di legittimità, una volta che il contribuente abbia eliminato integralmente, mediante la procedura di collaborazione volontaria, ogni rischio di perdita del gettito fiscale attraverso il pagamento di imposta, interessi e sanzioni, il principio di neutralità dell’IVA impone il riconoscimento del diritto al rimborso.

Ne deriva che il cedente o il prestatore che abbia emesso fatture per operazioni inesistenti può ottenere il rimborso dell’imposta versata qualora abbia rimosso, in tempo utile, qualsiasi rischio di pregiudizio per l’Erario.

La Cassazione ha infine precisato che il termine biennale previsto per la presentazione dell’istanza di rimborso non decorre dalla data del versamento originario dell’IVA, bensì dal momento in cui viene definitivamente meno il rischio di danno erariale, individuato, nel caso di specie, nel perfezionamento della procedura di voluntary disclosure.

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