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Intermediari finanziari: riapertura termini per adesione al CRR3

7 Gennaio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia, con comunicazione del 24 dicembre 2025 ha disposto la riapertura dei termini per l’adesione volontaria da parte degli intermediari finanziari all’applicazione anticipata delle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), che ha modificato il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), estendendo e aggiornando il quadro dei requisiti prudenziali.

La misura si colloca in continuità con la precedente comunicazione del 4 dicembre 2024, con cui era già stata riconosciuta agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB la possibilità di applicare le nuove regole del CRR3 a partire dal 1° gennaio 2025: ciò, al fine di rispondere alle esigenze, soprattutto dei soggetti appartenenti a gruppi bancari, di contenere i costi organizzativi e operativi derivanti dall’applicazione di regimi prudenziali differenti a livello individuale e consolidato.

Considerato l’interesse manifestato da ulteriori intermediari, Banca d’Italia consente ora una nuova finestra di adesione, permettendo l’applicazione volontaria del CRR3 dal 1° gennaio 2026, previa espressa richiesta da trasmettere entro il 23 gennaio 2026.

La scelta di aderire è irreversibile e deve riguardare tutti i profili di rischio interessati, senza possibilità di applicazione selettiva delle nuove regole.

La comunicazione chiarisce inoltre che il regime introdotto ha natura temporanea: una volta che la disciplina prudenziale degli intermediari finanziari sarà aggiornata modificando la Circolare n. 288/2015, anche i soggetti che abbiano esercitato l’opzione di applicazione anticipata dovranno adeguarsi integralmente al nuovo quadro regolamentare.

L’allegato alla comunicazione specifica i destinatari, ovvero gli intermediari finanziari e gruppi finanziari soggetti alla Circolare 288/2015, Titolo IV, su base individuale e consolidata e definisce il regime prudenziale e segnaletico applicabile di cui al CRR3.

In particolare, per gli aspetti segnaletici, viene precisato che i termini di invio della prima segnalazione restano quelli ordinari previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, con scadenza al 31 marzo 2026.

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