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Indici sintetici di affidabilità contributiva: misure sul lavoro sommerso

29 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 253 del 28 ottobre 2024 il Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, che introduce disposizioni urgenti in materia di lavoro sommerso (tra cui gli indici sintetici di affidabilità contributiva – ISAC), nonché università, ricerca e istruzione, per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Più nel dettaglio, vengono introdotte:

  • misure di contrasto al lavoro sommerso
  • interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda
  • misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria
  • disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente
  • disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale
  • misure per l’accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie
  • interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano.

Quanto alle misure in materia di lavoro sommerso, si segnalano (in sottolineato le modifiche alle legislazione previgente):

  • All’art. 6, comma 2, del decreto-legge 91/2014 (relativo alla cabina di regia che sovraintende la Rete del lavoro agricolo di qualità), l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) viene sostituita dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
  • All’art. 25-quater, comma 1, del decreto-legge 119/2018 (relativo al Tavolo operativo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura), l’ANPAL verrà sostituita dall’INAIL
  • All’art. 1 L. 208/2015, il comma 863 (relativamente all’accesso al Fondo INAIL che favorisce il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) è sostituito dal seguente: “Nel primo semestre di ciascun anno l’INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l’avviso pubblico con l’indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all’oggetto della  domanda  sia  alle  caratteristiche  proprie dell’impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo
  • All’art. 29 del decreto-legge 19/2024, il comma 8 è sostituito dal seguente: “A seguito del rilascio dell’attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità  e  l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica”.
  • A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all’art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 50/2017, vengono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), volti a promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva: gli ISAC hanno lo scopo infatti di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell’art. 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50/2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti INPS e INL, entro il 31 dicembre 2025, saranno quindi approvati gli ISAC per i primi due settori, nonché saranno stabilite le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l’aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti; verrà stabilito altresì l’estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

  • All’art. 10 del D. Lgs. 124/2004, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “1-ter. L’Ispettorato nazionale del  lavoro  assicura,  con modalità tecniche dallo stesso definite, l’accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché’ i soggetti abilitati ad accedere al Portale azionale del sommerso ai sensi del presente comma”.
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