Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 149 del 30 giugno 2025, il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (anche noto come DL Economia).
Il DL Economia contiene diverse misure fiscali di interesse per imprese, banche e intermediari, fra cui:
- Misure urgenti per l’adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività, di cui al Regolamento MICAR (art. 10):
- il termine per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte dei soggetti già operativi in Italia, in origine fissato al 30 giugno 2025, viene prorogato al 30 dicembre 2025; conseguentemente, il termine entro cui tali soggetti possono continuare ad operare in via transitoria senza tale autorizzazione, è a sua volta prorogato al 30 giugno 2026 (dal 30 dicembre 2025)
- le società appartenenti a uno stesso gruppo che abbia presentato istanza di autorizzazione in Italia o in un altro Stato UE entro il 30 dicembre 2025, possono continuare a prestare servizi sull’uso di valute virtuali o wallet fino al rilascio dell’autorizzazione, ma non oltre la data del 30 giugno 2026
- Misure urgenti in materia di antiriciclaggio (art. 11):
- viene integrato il D. Lgs. 109/2007, per cui il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) sarà il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti previsti all’art. 4 del codice del Terzo settore, di cui al D. Lgs. 117/2017, e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti
- viene integrato il D. Lgs. 231/2007, con l’inclusione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa tra i rischi da monitorare: è previsto che il CSF dovrà svolgere un’analisi triennale di tale rischio, condividendone i risultati con tutti i soggetti tenuti a svolgere i dovuti controlli
- viene estesa la definizione di “Paesi terzi ad alto rischio”, per cui non saranno più solo quelli individuati dall’UE, ma potranno essere designati anche dal MEF, con Decreto
- Disposizioni urgenti in materia di start-up (art. 18):
- all’art. 33 L. 193/2024 viene chiarita la definizione di “investimenti qualificati“, ovvero gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati
- viene introdotta una soglia minima di investimenti per il 2026, almeno pari al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente
- vengono uniformati (all’art. 1, c. 213, della L. 145/2018) i requisiti per le PMI beneficiarie, a quelli previsti dall’art. 21, par. 3, lett. a), b) e c), del
Regolamento (UE) 651/2014 (relativo alle categorie di aiuti degli Stati membri compatibili con il mercato interno UE) - viene specificato che gli investimenti devono essere effettuati tramite i Fondi per il Venture Capital (integrando l’art. 1, c. 89, lett. b-ter), L. 232/2016)