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Direttiva Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sulla definizione di outsourcing

17 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha pubblicato una nuova Q&A di chiarimento sull’applicazione della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) per quanto riguarda la portata della definizione di outsourcing.

In particolare, la nuova Q&A risponte al seguente quesito: “Se termine “outsourcing” come definito nella Guida EBA/2019/02 sia o meno in violazione della direttiva IV antiriciclaggio”.

In particolare, evidenzia EBA, la definizione di “outsourcing” contenuta nelle Linee guida dell’EBA sugli accordi di outsourcing (EBA/GL/2019/02) non include la prestazione da parte di terzi ai sensi del Capo II, Sezione 4 della Direttiva (UE) 2015/849 (AMLD).

Ciò è in linea con l’articolo 29 della direttiva antiriciclaggio, che stabilisce che la sezione 4 sull’esecuzione da parte di terzi non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia in cui, sulla base di un accordo contrattuale, il fornitore di servizi di outsourcing o l’agente deve essere considerato parte del soggetto obbligato.

In un accordo di outsourcing, il fornitore di servizi:

  • può essere o meno un soggetto vigilato;
  • non ha un rapporto d’affari con il cliente;
  • applica le misure di CDD al cliente per conto dell’ente e in linea con le procedure e le istruzioni dell’ente stesso.

Al contrario, in uno scenario di affidamento a terzi, questi ultimi:

  • è soggetta a requisiti coerenti con quelli stabiliti nella direttiva antiriciclaggio ed è sottoposta a vigilanza per il rispetto di tali requisiti;
  • ha un proprio rapporto d’affari con il cliente, che è indipendente dal rapporto d’affari che l’istituto affidante ha con il cliente;
  • applica le misure di CDD al cliente in linea con i propri processi, in conformità con i propri obblighi in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

Ciò significa che le misure che gli istituti dovrebbero adottare per adempiere ai loro obblighi legali e regolamentari in materia di outsourcing saranno diverse da quelle che dovrebbero adottare per conformarsi alla sezione 4 della direttiva antiriciclaggio e che, di conseguenza, l’applicazione delle linee guida dell’EBA sugli accordi di outsourcing (EBA/GL/2019/02) non è sufficiente, di per sé, a soddisfare le condizioni per l’affidamento a terzi stabilite nella direttiva antiriciclaggio.

Per indicazioni sui fattori che gli istituti finanziari dovrebbero considerare per valutare se un terzo è “affidabile” ai fini della Sezione 4 della direttiva antiriciclaggio, si rimanda alla Linea Guida 2.21 delle Linee Guida dell’EBA sui fattori di rischio di riciclaggio e terrorismo (EBA/GL/2021/02).

Anche il paragrafo 115 della relazione dell’EBA sui potenziali ostacoli alla fornitura transfrontaliera di servizi bancari e di pagamento, ottobre 2019, è rilevante in questo contesto.

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