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De-risking: Banca d’Italia attua gli Orientamenti EBA

4 Ottobre 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Nota n. 34 e Nota n. 35 del 3 ottobre 2023 Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA in materia di de-risking.

Trattasi in particolare:

  • degli Orientamenti EBA sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (EBA/GL/2023/04);
  • degli Orientamenti EBA di modifica agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela per quanto concerne i clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro (EBA/GL/2023/03).

Gli Orientamenti EBA sulla gestione dei rischi di riciclaggio nel fornire accesso ai servizi finanziari sono volti a prevenire il fenomeno del de-risking e a chiarire l’interazione tra l’accesso ai servizi finanziari e l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio per gli intermediari.

Agli intermediari viene chiesto di integrare le proprie policy e procedure con la predisposizione di idonei sistemi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, così da evitare che l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio si traduca in un rifiuto o cessazione generalizzati di rapporti con clienti o intere categorie di clienti valutati ad alto rischio.

Vengono inoltre specificate le misure che gli operatori dovrebbero adottare prima di rifiutare o revocare l’apertura di un rapporto o l’esecuzione di un’operazione con clienti ad alto rischio.

Per quanto attiene invece gli Orientamenti EBA sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro, questi mirano a prevenire il fenomeno del de-risking nei confronti di clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro (NPO).

Gli Orientamenti forniscono indicazioni sulle misure da adottare per comprendere l’organizzazione e l’operatività delle organizzazioni senza scopo di lucro e sui fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che devono essere considerati nella definizione in concreto degli obblighi di adeguata verifica.

A seguito della loro attuazione gli Orientamenti dell’EBA assumono valore di orientamenti di vigilanza.

Infine, per assicurare una coerente e uniforme applicazione del quadro normativo, Banca d’Italia ha avviato una pubblica consultazione per estendere le indicazioni degli Orientamenti EBA in materia di de-risking anche agli intermediari vigilati non direttamente destinatari, tra cui intermediari ex art. 106 TUB, comprese le società fiduciarie, i soggetti eroganti micro-credito, Cassa Depositi e Prestiti Poste Italiane per l’attività di bancoposta.

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