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Giurisprudenza

Crisi bancarie: gli interventi del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi non rappresentano aiuti di stato

19 Marzo 2019

Tribunale UE, Sez. III ampliata, 19 marzo 2019, cause riunite T‑98/16, T‑196/16 e T‑198/16 – Pres. Frimodt Nielsen, Rel. Półtorak

Di cosa si parla in questo articolo

La questione riguarda l’operazione di aumento di capitale di Banca Tercas, istituto in amministrazione straordinaria, eseguito da Banca Popolare di Bari a fronte della copertura del deficit patrimoniale della stessa Tercas e della concessione di determinate garanzie da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), misure queste approvate dalla Banca d’Italia.

Come noto, il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche e di tipo mutualistico, che dispone della facoltà d’intervenire a favore dei suoi membri, non solo a titolo di garanzia legale dei depositi prevista in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri (intervento obbligatorio), ma anche su base volontaria, conformemente al suo statuto, se tale intervento consente di ridurre gli oneri che possono risultare dalla garanzia dei depositi gravante sui suoi membri (interventi facoltativi, tra cui l’intervento facoltativo di sostegno o preventivo).

Con decisione del 2015 la Commissione aveva ritenuto che le misure adottate dal FITD costituissero un aiuto di Stato cui l’Italia aveva dato esecuzione a favore di Tercas.

Con l’odierna sentenza, il Tribunale UE annulla la decisione della Commissione in quanto quest’ultima ha erroneamente ritenuto che le misure a favore di Tercas presupponessero l’uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato.

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