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Giurisprudenza

In caso di bancarotta fraudolenta è necessaria la dimostrazione dei vantaggi compensativi per escludere la natura distrattiva di operazioni infragruppo

21 Gennaio 2019

Elisa Malanchini, cultore della materia presso Università Cattolica del Sacro Cuore, trainee presso Molinari e Associati

Cassazione Penale, Sez. V, 5 luglio 2017, n. 47834 – Pres. Bruno, Rel. Amatore

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Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio. Per maggiori informazioni vedasi la pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.

Il caso di specie dal quale ha preso le mosse il giudizio giunto al vaglio della Corte di cassazione nella sentenza in esame riguarda la fornitura di opere e servizi da parte della società controllata in favore della società controllante nella consapevolezza da parte della prima che la seconda – versante, al momento dell’esecuzione del contratto, in uno stato di conclamata decozione – mai avrebbe potuto pagare il corrispettivo per le prestazioni ricevute.

Al fine di escludere l’integrazione degli estremi della bancarotta patrimoniale distrattiva da parte della descritta condotta, secondo la Corte di cassazione è sì possibile invocare l’istituto dei vantaggi compensativi, tuttavia, a tal fine, non è sufficiente “allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l’interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata”.

La sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale può ritenersi esclusa solo se vi sia la dimostrazione (i) che l’atto compiuto dall’amministratore – non rispondente all’interesse della società e determinante un danno al patrimonio sociale di quest’ultima – sia stato posto in essere da quest’ultimo con la ragionevole previsione che di tale atto avrebbe beneficiato la realtà di gruppo, e (ii) che i benefici indiretti della società fallita siano idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e tali da rendere l’atto prima facie “distrattivo” in realtà incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.

Nel rigettare le doglianze sollevate da parte del ricorrente (nel caso di specie, l’amministratore sia della società controllata sia della società controllante), con la sentenza in esame, i giudici di legittimità hanno dunque ribadito che “per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l’interessato fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene”.

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