L’intensificazione dei presidi antiriciclaggio, favorita dall’evoluzione tecnologica dei sistemi di monitoraggio, sta determinando un aumento dei casi in cui gli intermediari adottano misure restrittive sull’operatività della clientela, come il blocco del conto corrente e la sospensione di operazioni o limitazioni temporanee all’utilizzo dei servizi di pagamento.
In tale contesto, assume crescente rilievo il tema della possibile responsabilità della banca per eccesso nei controlli antiriciclaggio, soprattutto laddove le misure adottate risultino sproporzionate, non adeguatamente motivate sotto il profilo istruttorio oppure protratte oltre un termine ragionevole, senza adeguata rivalutazione del rischio.
Si ricorda che della responsabilità della banca verso il cliente per l’applicazione eccessiva dei controlli antiriciclaggio – tale da cagionare un danno effettivo al cliente – se ne discurterà ampiamente nel corso della terza relazione del webinar del 14 luglio 2026 “Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente – Tra presidi di controllo e obblighi di correttezza e protezione”.
Il quadro normativo AML attribuisce infatti agli intermediari un discreto margine di valutazione nella gestione del rischio di riciclaggio, ma tale discrezionalità operativa non può tradursi in automatismi privi di verifica concreta, né in restrizioni indiscriminate dell’operatività del cliente.
Particolarmente delicato risulta il tema della discrezionalità operativa nella gestione dei blocchi all’accesso al conto o dell’operazione: l’intermediario è solitamente chiamato a valutare caso per caso la proporzionalità della misura restrittiva rispetto agli elementi di anomalia rilevati, tenendo conto della tipologia del cliente, della natura dell’operazione, della coerenza con il profilo economico-patrimoniale e dell’eventuale presenza di precedenti alert.
L’adozione di misure particolarmente invasive può infatti esporre la banca a contestazioni sotto il profilo contrattuale, reputazionale e, in alcuni casi, risarcitorio, soprattutto laddove il cliente subisca un pregiudizio economico significativo derivante dall’impossibilità di accedere ai propri fondi o di eseguire operazioni urgenti.
Sotto il profilo operativo, un nodo centrale riguarda la corretta interazione fra alert automatico e controllo manuale: l’utilizzo di sistemi automatizzati di transaction monitoring e di strumenti basati su algoritmi di rilevazione delle anomalie rappresenta oggi un elemento imprescindibile dei sistemi AML degli intermediari; tuttavia, l’alert generato dal sistema non può considerarsi, di per sé, sufficiente per giustificare automaticamente una restrizione operativa.
Occorre infatti garantire un effettivo presidio umano nella fase valutativa, mediante controlli manuali idonei a verificare il contesto dell’operazione, la plausibilità economica della transazione e l’eventuale esistenza di elementi giustificativi già disponibili alla banca.
L’assenza di un adeguato intervento umano rischia infatti di trasformare strumenti concepiti per supportare la valutazione del rischio in meccanismi automatici di esclusione finanziaria, con possibili criticità anche sotto il profilo della tutela del consumatore e della correttezza nei rapporti contrattuali.
Ulteriore profilo particolarmente sensibile concerne i limiti ai doveri informativi verso il cliente in ordine alle motivazioni e alle tempistiche delle restrizioni adottate: la disciplina antiriciclaggio impone infatti specifici obblighi di riservatezza, soprattutto nei casi in cui le misure operative siano collegate a valutazioni interne suscettibili di condurre a segnalazioni di operazioni sospette.
Ne consegue che l’intermediario si trova frequentemente nella necessità di contemperare esigenze contrapposte: da un lato, evitare indebite disclosure che possano compromettere eventuali attività investigative; dall’altro, garantire al cliente un livello minimo di trasparenza coerente con i principi di buona fede, correttezza e chiarezza contrattuale.
In tale prospettiva, appare forse opportuno che le banche definiscano procedure interne che individuino formule comunicative standardizzate, idonee a fornire informazioni sufficienti sull’esistenza di verifiche in corso o sulla temporanea indisponibilità dell’operazione, evitando al contempo riferimenti specifici a valutazioni AML riservate.
Assumono inoltre crescente importanza i presidi informativi minimi verso i consumatori nella documentazione contrattuale e informativa, che dovrebbe chiarire la possibilità che la banca possa adottare limitazioni operative o sospensioni temporanee per esigenze connesse agli obblighi normativi in materia antiriciclaggio, specificando, ove possibile, le principali conseguenze operative per il cliente.
Tali informazioni connesse all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio assumono particolare rilievo anche alla luce dell’aumento dei contenziosi concernenti il blocco improvviso del conto corrente e quindi dell’operatività bancaria e delle contestazioni relative alla mancata tempestiva informazione del cliente.
Si richiamano sul punto diverse decisioni dell’ABF, le quali hanno affermato:
- da un lato, che il blocco del rapporto senza preventiva comunicazione può risultare illegittimo quando l’intermediario non dimostri adeguatamente le ragioni dell’intervento e la sua proporzionalità rispetto alle esigenze perseguite (decisione 4425/2024)
- per altro verso, la rilevanza degli obblighi AML anche sotto il profilo privatistico, sottolineando che tali obblighi sono funzionali anche alla protezione degli utenti del servizio bancario e non sono da considerarsi come adempimenti esclusivamente pubblicistici, in quanto possono incidere direttamente sulla responsabilità della banca verso il cliente (cfr. decisione ABF Roma 3913/2025 e ABF Bologna, 9702/2025).
Come ha affermato la recente sentenza della Cassazione, n. 13945/2026 (pur non afferente al blocco di operatività del conto corrente), l’inosservanza degli obblighi antiriciclaggio può assumere rilevanza anche sul piano dei doveri di protezione verso i clienti e i terzi, non esaurendo i propri effetti nei rapporti con l’Autorità di vigilanza, ma avendo invece rilevanti ricadute sul piano della responsabilità civile.
In definitiva, la tendenza che emerge dalla giurisprudenza più recente non sembra essere quella di censurare l’attività di controllo antiriciclaggio in quanto tale, bensì quella di verificare se l’intermediario abbia rispettato alcuni criteri fondamentali, come:
- proporzionalità della misura restrittiva
- presenza di una valutazione umana effettiva, e non di un mero automatismo algoritmico
- adeguato livello informativo verso il cliente, compatibile con i limiti derivanti dal divieto di tipping off.
