Banca d’Italia ha emanato le nuove disposizioni del 5 agosto 2026 relative a “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.
Le disposizioni tengono conto delle novità connesse:
- alle modifiche ai principi contabili internazionali IFRS 9 Strumenti finanziari e IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative, recepite a livello europeo con Regolamento (UE) 2025/1047;
- al nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 Presentazione e informativa di bilancio, omologato con Regolamento (UE) 2026/338.
In via generale le nuove disposizioni sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari entrano in vigore a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2027.
Si applicano anticipatamente a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2026, le novità di recepimento dei nuovi requisiti di informativa previsti dalle modifiche ai principi contabili internazionali IFRS 9 Strumenti finanziari e IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative.
Coerentemente, sono abrogate a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2027 le precedenti disposizioni sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari allegate al Provvedimento della Banca d’Italia del 17 novembre 2022.
Le precedenti disposizioni continuano invece ad applicarsi al bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2026, integrate dagli emendamenti riferiti al recepimento dei nuovi requisiti di informativa previsti dalle modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7 con riferimento:
- ai paragrafi sul Prospetto della redditività complessiva
- alle sezioni della Nota Integrativa relative
- all’“Informativa sugli impatti degli eventi contingenti sui flussi contrattuali” (della Parte A),
- alle “Informazioni sul patrimonio” e al “Prospetto analitico della redditività complessiva” (della Parte D);
- ai corrispondenti paragrafi e sezioni del bilancio consolidato.


