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Giurisprudenza

Bancarotta fraudolenta: la contabilità semplificata non esonera dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili

8 Maggio 2017

Marianna Geraci

Cassazione Penale, Sez. V, 26 settembre 2016, n. 55030

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in epigrafe la V° Sezione Penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di reati fallimentari, afferma che il regime tributario di contabilità semplificata previsto per le imprese minori non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’art. 2214 c.c. e che, conseguentemente, il mancato rispetto di tale norma può integrare, “ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell’imprenditore”, il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Nell’enunciare il principio di non sovrapponibilità della disciplina fiscale a quella civilistica, come già statuito dalla medesima Sezione della Suprema Corte nella sentenza n. 52219/2014, la Cassazione specifica altresì che quando la condotta omissiva delle scritture contabili risulta coeva al formarsi e all’aggravarsi delle ragioni del dissesto, non è possibile derubricare la bancarotta documentale da fraudolenta a semplice.

In altri termini, l’occultamento delle ragioni del dissesto e, dunque, l’impossibilità di ricostruire il patrimonio dell’imprenditore rappresenta – secondo il ragionamento dei giudici della V° Sezione – un evidente e consapevole pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, tale da integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta documentale fraudolenta.

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